La replica della Siomi

La replica della SIOMI all’articolo di Enrico Bucci
pubblicato su Foglio el 5 novembre 2022
dal titolo: “L’omeopata condannato per omicidio colposo
e le responsabilità delle società di settore”

Gentile Direttore,
in merito all’articolo di Enrico Bucci pubblicato dalla sua testata in data 5 novembre, ritengo di avere titolo ad intervenire per due motivi: sono presidente della SIOMI (Società di Omeopatia e Medicina Integrata) citata nell’articolo e ho contribuito all’esito finale della vicenda giudiziaria riguardante la morte del piccolo Francesco in quanto, nominato dal Tribunale di Ancona perito di settore, dopo aver consegnato la perizia, ho partecipato alle udienze in Tribunale.
Come sempre, esorto a non generalizzare il giudizio sull’operato del singolo, in quanto non può tale operato rappresentare la disciplina che il singolo professa, il tal caso l’omeopata per l’omeopatia, perchè saremmo nello stesso errore se condannassimo la Medicina Ufficiale a seguito di eventi di malpractice del singolo medico, nonostante gli esempi siano numerosi.
Nel caso specifico, i motivi che portano al giudizio sulle scelte del medico in questione non vanno ricercati nella mancanza di dimostrazione di efficacia delle terapia omeopatica per la cura dell’otite del bambino (vedi ad esempio i lavori di Sinha, di Taylor, di Jacobs e anche una revisione di colleghi italiani su Medicine del 2016, dove viene riportata per l’omeopatia efficacia intermedia), ma nel non avere tenuto conto di quanto indicato dalle Linee Guida sulla terapia dell’otite acuta, che al tempo concedevano nei bambini più grandi un’attesa di 48 ore prima della prescrizione antibiotica (oggi le indicazioni sono ancora più restrittive) e dei concetti espressi nell’applicazione della Medicina Integrata (vedi i contenuti del “Manifesto per la Medicina Integrata” presentato e pubblicato dalla Società che presiedo nel 2011), in base ai quali il medico che pratica le Medicine Tradizionali & Complementari (MTC) è tenuto di volta in volta ad effettuare una scelta terapeutica consapevole dei vantaggi e dei rischi che le singole medicine offrono, utilizzando le terapie a disposizione nel modo più efficace per la salute del paziente, come prescrizione esclusiva soltanto quando possibile sulla base di evidenze scientifiche, altrimenti in associazione alla terapia convenzionale o escludendone addirittura l’utilizzo.
Anche non volendo condividere i principi della Medicina Integrata, basta far riferimento al Codice Deontologico della professione che afferma stessi identici concetti. Infine, in ultima analisi, volendo mettere in discussione la stessa deontologia perché collegata al concetto di etica, che potrebbe ammettere diverse interpretazioni, è necessario almeno rispettare il concetto di giustizia, che implica il rispetto dei diritti dell’altro e che è universalmente condiviso. Il medico che pratica una medicina “giusta” è tenuto a rispettare i diritti del paziente che è chiamato a curare e che consistono nell’essere curato nel modo più efficace a prescindere da considerazioni di tipo ideologico.
Questi sono i motivi che dovrebbero portare al giudizio sull’ accaduto.
Con l’auspicio che questo mio commento sia pubblicato


Prof. Francesco Macrì
Presidente SIOMI, Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata
E-mail: f.macri@siomi.it – Cell.: 335.644.0042

A nome del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Omeopatia e Medicina Integrata

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