Martedì, 3 ottobre 2006

Vendita di alcune tipologie di medicinali al di fuori della farmacia

Circolare ministeriale

Applicazione dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 3-bis e 4 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248». (GU n. 232 del 5-10-2006)(omissis)Anche i prodotti omeopatici (che la normativa comunitaria ricomprende nella nozione di «medicinale», come chiaramente precisato anche dal decreto legislativo n. 219/2006) possono essere venduti negli esercizi commerciali previsti dal predetto art. 5, quando sono classificati come medicinali vendibili senza presentazione di ricetta medica. Si fa presente, tuttavia, che al momento, in base ad una disciplina transitoria richiamata dall'art. 20 del predetto n. 219/2006, i medicinali omeopatici (per uso umano) vengono venduti in confezioni conformi a quelle esistenti sul mercato alla data del 6 giugno 1995 (si veda al riguardo l'art. 5 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 185, come modificato dall'art. 2 della legge 8 ottobre 1997, n. 347, dall'art. 5 della legge 14 ottobre 1999, n. 362, dal comma 32 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e dal comma 12 dell'art. 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289). Per questi prodotti in disciplina transitoria non si rinvengono elementi normativi sul regime di fornitura. Anche tali prodotti, peraltro, se venduti finora nelle farmacie senza ricetta (eventualmente in base a una dicitura sulla confezione apposta dal produttore sotto la propria responsabilità), possono essere venduti negli esercizi commerciali previsti dal predetto art. 5, essendo evidente che il decreto-legge n. 223/2006 ha inteso consentire la vendita in esercizi diversi dalla farmacia, alle condizioni indicate nello stesso decreto, di tutti i medicinali finora acquistabili esclusivamente in farmacia senza prescrizione medica.(omissis)La presenza del farmacista deve essere garantita per tutto l'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Anche se non e' tenuto a consegnare personalmente a tutti i clienti ogni singola confezione di medicinale, il farmacista e' obbligato ad una assistenza «attiva» al cliente, mediante consigli, ove richiesti, ma anche ove riscontri un'incertezza nel comportamento del cliente. E' opportuno che il farmacista indossi il distintivo professionale adottato dalla Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti che riporta il caduceo. In ogni caso il farmacista deve distinguersi chiaramente da eventuale altro personale che lavori nell'apposito spazio. E' opportuno che il titolare dell'esercizio commerciale comunichi all'ordine dei farmacisti territorialmente competente le generalita' del farmacista o dei farmacisti che svolgono le attivita' di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 223/2006, provvedendo in seguito agli eventuali, necessari aggiornamenti della comunicazione inviata.(omissis)Il Ministro della salute: Turco

Fonte: Ministero della Salute